Domande frequenti
Questo spazio ha l'obiettivo di rispondere a domande e quesiti che ci vengono spesso sottoposte da studenti e genitori. Le risposte sono curate dallo studio Legale Rienzi che si occupa da quasi 50 anni di diritto scolastico. Le conoscenze e l'esperienza maturata nel corso degli anni ne fanno una delle boutique Law Firm più prestigiose del paese. Se avete necessità di una consulenza, potete visitare il sito www.studiorienzi.it oppure contattare il numero: 06 37353066.
Come funzionano i crediti scolastici per gli studenti privatisti?
Diplomarsi da studente privatista significa svolgere l’Esame di Stato come candidato esterno presso un istituto scolastico a scelta. Una volta superato l’esame di maturità, il diploma ottenuto ha lo stesso valore legale di quello conseguito da chi ha frequentato regolarmente un corso in sede e si presenta davanti al consiglio di classe come candidato interno.
Con riguardo ai crediti scolastici per questa categoria di studenti, i quali dovranno superare una prova preliminare prima di poter sostenere l’esame finale, il comma 7 dell’art. 11 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 45 del 2023 prevede che “Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all’Allegato A al d.lgs. 62/2017. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.”
Il comma 8 stabilisce anche che per i candidati esterni siano previsti alcuni casi particolari. In primo luogo, per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di idoneità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale svolgono l’esame preliminare:
1. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;
2. nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe quarta;3. nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terzaIn secondo luogo, per gli studenti privatisti in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni.
Inclusione e gestione di allievi con disabilità
La legge 104/92 mira a garantire il pieno rispetto della dignità della persona in condizione di disabilità, dei suoi diritti di libertà e di autonomia, attraverso la piena integrazione in famiglia, a scuola, nel lavoro e nella società. Promuove l’integrazione scolastica quale obiettivo di sviluppo delle potenzialità della persona. Per raggiungere gli scopi previsti dalla normativa è stato individuato un documento che racchiuda tutte le esigenze e gli obiettivi del singolo allievo, ovvero il PEI – Piano Educativo Individualizzato. Il PEI - Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene: - finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazionealla programmazione di classe;
- gli itinerari di lavoro (le attività specifiche);
- i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività);
- i criteri e i metodi di valutazione;
- le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia.
Oltre agli strumenti previsti dal legislatore per far fronte alle singole esigenze di ciascun allievo, è stato previsto un ulteriore documento che raggiunga gli obiettivi propri della Legge 104/92; predisposto questa volta dal Dirigente dell’Istituto, definito POF – Piano dell’Offerta Formativa. Una scuola inclusiva deve necessariamente tener conto nella formulazione del POF dei propri alunni con disabilità. Deve descrivere quello che offre alla propria utenza in termini di effettiva fruibilità per tutti, compresi gli alunni con particolari difficoltà, nonché indicare come la scuola intervenga per superare eventuali ostacoli, per meglio rispondere alle esigenze educative speciali. In particolare, deve definire chiaramente le modalità di organizzazione dei momenti meno strutturati quali le attività integrative, i viaggi di istruzione, gli spazi di aggregazione ecc. e, per evitare rischi di esclusione è importante intervenire a monte con una idonea progettazione inclusiva.
Per approfondire: Linee guida per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità del Miur.
Come si rientra in classe dopo uno o più anni all’estero? Quali sono le formalità che deve assolvere lo studente rientrante?
Il Ministero dell’istruzione, con la Nota n.843 del 10.04.2013, ha definito le Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale; in altre parole, le linee guida riguardano il reinserimento degli alunni al rientro dall’esperienza scolastica all'estero. Ad ogni modo, le modalità di tale reinserimento possono cambiare a seconda dell’Istituto. In termini generali, al termine dell'esperienza all'estero è compito dell’alunno presentare la documentazione rilasciata dall’istituto straniero da lui scelto e frequentato; il Consiglio di classe valuterà il percorso formativo partendo da un esame della suddetta documentazione e verificherà le competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo. A tale scopo, se ritenuto necessario dal Consiglio di classe per essere certi che lo studente non abbia trascurato parti di programma fondamentali per il curriculum di studio, l’alunno potrà anche essere sottoposto ad accertamento, attraverso prove integrative, per arrivare ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Questa valutazione permette di stabilire il credito scolastico dello studente nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla normativa.
Uno studente atleta di alto livello deve partecipare obbligatoriamente anche ai percorsi di pcto?
Le istituzioni scolastiche si trovano talvolta davanti alla necessità di rispondere alle esigenze educative degli studenti che praticano sport ad un livello significativamente superiore rispetto alla media dei praticanti. In ambito UE alcuni Stati stanno promuovendo accordi tra il sistema sportivo
ed il settore dell'istruzione o il mercato del lavoro, per contemperare le esigenze e gli impegni derivanti da questa “doppia carriera”. Tali accordi rispondono alle Linee Guida denominate “EU Guidelines on Dual Careers of Athletes”.
In Italia, la legge 107/2015, al fine di favorire il rafforzamento dell’attività fisica e sportiva a scuola, individua, all’articolo 1, comma 7, lettera g), tra gli obiettivi formativi prioritari che devono raggiungere le istituzioni scolastiche, quello di porre “attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica”.
Con il Decreto Ministeriale n. 935 dell’11 dicembre 2015, il Miur ha inteso garantire la possibilità che le istituzioni scolastiche interessate possano prendere parte ad un “Programma sperimentale, mirato ad individuare un modello di formazione per sviluppare una didattica innovativa supportata dalle tecnologie digitali e relativa valutazione, dedicata a tutti gli studenti-atleti di alto livello iscritti negli istituti secondari di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale” con l’obiettivo del “superamento delle criticità della formazione scolastica degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che questi incontrano nel frequentare regolarmente le lezioni scolastiche”. Coerentemente con il quadro di riferimento comunitario e nazionale sopra indicato, per gli studenti atleti di “Alto livello” frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado - previa attestazione dell’appartenenza del giovane ad una delle suddette categorie di atleti da parte della Federazione sportiva di riferimento - le attività di alternanza scuola lavoro potranno comprendere gli impegni sportivi, sulla base di un progetto formativo personalizzato condiviso tra la scuola di appartenenza e l’ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente.
In aderenza con quanto riportato nella Guida operativa emanata dal MIUR, una Convenzione dovrà regolare i rapporti tra la scuola e la struttura ospitante, identificata con l’ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente, la quale provvederà a designare il tutor esterno con il compito di assicurare il raccordo tra quest’ultima e l’istituzione scolastica.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla formazione specifica sulla salute e sicurezza negli ambienti in cui si volgono le attività atletiche ed ai rischi specifici legati all’utilizzo di strumenti e attrezzature sportive.